Diritto Ambientale

La responsabilità estesa del produttore

Per comprendere il principio della responsabilità estesa del produttore è necessaria una breve premessa.

Chi non conosce il motto “chi rompe paga e i cocci sono suoi”? Ecco, nel diritto ambientale esiste il principio: “Chi inquina paga”.[1]

Cosa significa questo? Coloro che causano danni all’ambiente devono sostenere i costi per riparare o rimborsare i danneggiamenti all’ambiente.

Di conseguenza, nella maggior parte dei casi, la politica ambientale dovrebbe essere finanziata dagli stessi responsabili dell’inquinamento(se identificabili).[2]

Il principio e la sua estrinsecazione

Da questo concetto, più recentemente, è stato affermato il principio di responsabilità estesa del produttore, contenuto all’interno della direttiva 2008/98. La previsione della EPR [4] può essere definita come un approccio di politica ambientale in cui il produttore di un bene è responsabile anche della fase post consumo, ovvero della sua gestione una volta diventato rifiuto.[3]

In Europa, la EPR è considerata un importante strumento per l’uso efficiente delle risorse e la riduzione degli impatti ambientali durante le fasi di vita dei prodotti.[5]

All’interno della direttiva indicata, la EPR è contenuta nell’articolo 8, ma per la sua genericità,  lasciava agli Stati assoluta discrezionalità sulle modalità di riduzione dei rifiuti o sul riciclo; per questo, i regimi di responsabilità estesa del produttore sono variati notevolmente da Stato a Stato, generando confusione sull’applicazione della disciplina.

L’ultimo traguardo

Si è dovuto attendere la direttiva 2018/851 del 30 maggio 2018 per una definizione più netta della responsabilità, contenuta all’interno dell’articolo 8 bis.

Questo prevede principalmente:

  • La definizione dei ruoli e delle responsabilità dei produttori, organizzazioni e gestori pubblici e privati di rifiuti;
  • La definizione degli obiettivi quantitativi rilevanti che devono essere raggiunti per il regime di responsabilità estesa del produttore;
  • La previsione di un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere dati sui prodotti immessi sul mercato dello Stato membro e i dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti;
  • L’assicurazione di un trattamento equo (inteso in senso economico) tra i vari produttori di prodotti, indipendentemente dalla loro origine e dimensione.

Inoltre, sono previsti obblighi informativi da parte degli Stati nei confronti dei produttori riguardo le misure di prevenzione di rifiuti, i centri per utilizzo e la preparazione, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti, in modo tale da evitare che i produttori possano sfuggire alle loro responsabilità.

Anche l’articolo 8 bis, però, pecca di generalità poiché nuovi regimi di responsabilità estesa del produttore non includono requisiti specifici in materia di riutilizzo/ prevenzione, escludendo gli obblighi in materia di informazione.

Devono essere allora gli Stati a prevedere i requisiti obbligatori in materia di prevenzione (cioè di riduzione della produzione di rifiuti), e utilizzabilità e riciclabilità dei prodotti immessi sul mercato. Si deve però notare come la norma prevede solo la possibilità e non il dovere di prevedere tali obblighi.[6]

La responsabilità del produttore per la plastica

Ulteriormente, la EPR è contenuta anche all’interno della direttiva del 2019 sul divieto dei prodotti di plastica monouso: al suo interno, si prevede che i produttori e gli importatori degli oggetti monouso siano tenuti ad assicurare la copertura dei costi di raccolta  e delle misure di sensibilizzazione. Quest’ultime devono informare i consumatori sull’utilizzo di alternative riciclabili  (come già indicato nell’articolo precedente) e sull’adozione di comportamenti per evitare la dispersione dei rifiuti.

In particolare,  vengono previsti obiettivi di riciclaggio pari al 77% entro il 2025 e del 90% entro il 2029 per i 10 oggetti di plastica più inquinanti e per gli attrezzi di pesca, che rappresentano rispettivamente il 50% e il 27% di rifiuti rinvenuti sulle spiagge.

Questa responsabilità nella parte E dell’Allegato divide i produttori e gli obblighi a cui sono tenuti secondo la tipologia del prodotto.

Si deve osservare, però, come le microplastiche non vengano considerate all’interno delle direttive finora create dall’Unione Europea: per ora sono state avanzate solo proposte di limitazione[7] o misure blande per incoraggiare i produttori a limitare l’utilizzo di queste nei loro prodotti.

E in Italia?

All’interno dell’ordinamento italiano, sempre nel decreto legislativo numero 152/06 è prevista la EPR  all’articolo 178 bis e ter, come introdotto dal d.lgs. 116/2020 e ulteriori norme che si allineano con la responsabilità estesa del produttore sono quelle previste per la responsabilità del produttore del rifiuto[8]: in questo caso, il soggetto è responsabile non solo nelle operazioni che siano state poste in essere sotto il suo controllo, ma anche di quelle dei soggetti precedenti o successivi, ad esempio i soggetti tenuti allo smaltimento. Per evitare comportamenti illeciti del soggetto a cui viene trasferito il rifiuto, il produttore sarà, allora, tenuto ad obblighi di controllo.[9]

Tutti gli articoli, però, peccano di estrema genericità; per questo, lo Stato dovrà presentare dei decreti ministeriali per disciplinare la materia, ma per ora non ci sono ancora risposte.

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Microplastiche: una minaccia concreta

Fonti

[1] Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, art. 191; Testo Unico Ambientale, art. 3-ter.

[2]E. Blasizza, Ambiente 2018, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2018.

[3] “Extended Producer Responsibility (EPR) is an environmental policy approach in which a producer’s responsibility for a product is extended to the post-consumer stage of a product’s life cycle”, OECD 2001.

[4] Extended Producer Responsibility, responsabilità estesa del produttore.

[5] Laboratorio REF. Ricerche, La responsabilità estesa del produttore (EPR): una riforma per prevenire prevenzione e riciclo, rifiuti n. 137, dicembre 2019.

[6] Laboratorio REF. Ricerche, La responsabilità estesa del produttore (EPR): una riforma per prevenire prevenzione e riciclo, rifiuti n. 137, dicembre 2019.

[7] https://ec.europa.eu/environment/efe/news/new-rules-proposed-curb-microplastics-2019-04-24_it

[8] Soggetto la cui attività produce rifiuti, o al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) ovvero che effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore) – Cfr. art. 183 (definizioni), comma 1, lett.f) del TUA.

[9] D. Carissimi, L’extended producer responsability (EPR): trasposizione nel codice ambientale E linea di confine con altre forme di responsabilità, tratto da 4CLegal, 2019.

Gilda Suma
Laureata in giurisprudenza e interessata particolarmente alle applicazioni del diritto nella tutela dell'ambiente. La materia è ancora relativamente giovane, ma sono convinta che l'attenzione delle nuove generazioni permetterà uno sviluppo fiorente nel settore.

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